Cosa cambia secondo il provvedimento che la scorsa settimana ha ottenuto il via libera della Camera
Il ddl Lavoro, che il 9 ottobre 2024 ha ottenuto il via libera della Camera ed è passato al Senato, contiene una novità importante per quanto riguarda il rogito notarile di compravendita. L’articolo 22 del provvedimento, infatti, prevede “il riconoscimento della possibilità per le parti dell’atto di cessione di un bene immobile di dichiarare, in alternativa all’ammontare della spesa sostenuta, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, dovendo, in ogni caso, indicare le analitiche modalità di pagamento della stessa”.
Le novità del ddl Lavoro contenute nell’articolo 22
Il disegno di legge di iniziativa governativa A.C. 1532-bis-A recante “Disposizioni in materia di lavoro” è stato approvato la scorsa settimana dalla Camera dei deputati con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 stensioni. Il testo, composto di 34 articoli, è passato all’esame del Senato. Nel corso dell’esame parlamentare il provvedimento è stato ampiamente modificato e tra le novità introdotte c’è – all’articolo 22 – la possibilità per le parti coinvolte nella compravendita di un immobile di inserire, al posto dell’importo della provvigione, il numero di fattura rilasciata dall’agente immobiliare.
I contraenti, in questo modo, hanno la possibilità di scegliere se indicare l’importo della provvigione oppure il numero della fattura rilasciata dall’agente immobiliare, in seguito la recente introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica.
La novità introdotta dal ddl Lavoro va a modificare quanto attualmente disposto con il decreto legge n. 223/2006, che – come voluto dall’allora ministro dello Sviluppo economico, Pierluigi Bersani – ha previsto l’obbligo di indicare le provvigioni versate all’agente immobiliare con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale. Ora l’obbligo della fatturazione elettronica permette all’Agenzia delle Entrate di conoscere in modo immediato i compensi del mediatore, l’evasione fiscale è dunque scongiurata all’origine.
Secondo le ultime novità contenute nel ddl Lavoro, dunque, nel rogito notarile di compravendita sarà possibile indicare, al posto dell’ammontare della spesa sostenuta, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta. Rimane l’obbligo di indicare il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio e le modalità di pagamento.