Può succedere che i proprietari di unità ubicate all’interno del condominio non possano partecipare alle assemblee condominiali per imprevisti e/o impegni già presi. In questi casi, il nostro codice prevede che il singolo condomino possa intervenire all’assemblea condominiale anche per mezzo di un proprio rappresentante, purché questo sia munito di delega.
In particolare, il nostro Legislatore ha previsto, all’articolo 67 disp. att. del c.c., che il condomino possa partecipare all’assemblea rilasciando una delega in forma scritta a un’altra persona fisica che, se il condominio è composto da più di 20 unità, potrà rappresentare al massimo un quinto dei partecipanti, purché questi non costituiscano un valore superiore al venti per cento dei millesimi complessivi.
In tema di deleghe e di allegazione o meno al verbale si è pronunciato recentemente il Tribunale di Padova con la sentenza n. 2251 del 10 novembre 2023, che si è trovato a giudicare il seguente caso di specie.
La vicenda
La controversia trae origine dall’impugnazione della delibera assembleare con la quale veniva approvato il bilancio consuntivo e il relativo piano di riparto.
Il condomino che formulava l’impugnazione deduceva che la delibera risultava illegittima:
- per la violazione dell’articolo 1130 bis c.c., avendo l’amministratore presentato il rendiconto senza il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota di accompagnamento sintetica ed esplicativa della gestione annuale;
- per la mancata allegazione al verbale delle deleghe;
- per aver partecipato all’assemblea un delegato con un numero di deleghe superiore a quello previsto dalla legge.
Le questioni di diritto
Il Giudice padovano rigettava l’impugnazione promossa dal condomino in quanto riteneva che l’articolo 1130 bis del c.c. non imponga, a pena di invalidità, che la documentazione di cui deve essere composto il rendiconto debba essere necessariamente allegata al verbale di approvazione. Invero, per il Tribunale di Padova risulta sufficiente che nel corso dell’assemblea i condòmini vengano messi nelle condizioni di conoscere e prendere atto delle voci di entrata e di spesa e delle quote di ripartizione, come era avvenuto nel caso di specie.
In effetti, quanto affermato dal Giudice di primo grado è stato confermato recentemente anche dalla Suprema corte (Cassazione civile 1370/2023), che ha statuito che la delibera di approvazione del rendiconto deve essere idonea a rendere intellegibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa con le quote di ripartizione.
Per quanto riguarda, invece, la mancata allegazione delle deleghe al verbale, il Tribunale ha escluso la presenza di qualsivoglia violazione di legge, non essendo normativamente previsto nessun obbligo di allegare al verbale assembleare le deleghe dichiarate. L’eccezione sollevata dall’impugnante, inoltre, era stata ritenuta irrilevante dal giudicante in quanto i soggetti legittimati a formularla sarebbero stati solo i condòmini deleganti, essendo il rapporto tra delegante e delegato disciplinato dalle regole generali sul mandato.
In merito al numero di deleghe e al valore totale, il Giudice affermava che nel calcolo del quinto non va conteggiata la quota millesimale del delegato. Nel caso esaminato, in effetti, si doveva escludere la detta circostanza in quanto le deleghe rilasciate al delegato non erano superiori al quinto previsto dalla legge.
La norma dell’articolo 67 delle disp. att. al c.c., in ogni caso, va comunque interpretata secondo il principio generale che regola le maggioranze nell’ambito delle assemblee condominiali (maggioranza di teste e maggioranza di quorum).
Conclusioni
Il Tribunale di Padova rigettava, quindi, l’impugnazione risultando la delibera di approvazione del rendiconto legittima e valida perché intellegibile e approvata dalla maggioranza richiesta dal codice. In particolare, il Giudice patavino ha affermato che, in caso di deleghe, queste non devono essere allegate al verbale e che per il calcolo del limite previsto dall’art. 67 disp. att. c.c. non devono conteggiarsi i millesimi del delegante.