I nuovi requisiti di abitabilità degli immobili nella versione finale del decreto Salva Casa

Con l’entrata in vigore del decreto Salva Casa sono state apportate delle modifiche ai requisiti di abitabilità. Cosa sapere.

Il decreto Salva Casa è legge; più precisamente è in vigore dal 28 luglio con la Legge numero 105 del 24 luglio.

Dunque, è possibile ora analizzare il testo nella sua versione definitiva, poiché il processo legislativo tra la Camera e il Senato ha portato numerose novità.

Tra gli ambiti maggiormente riformati vi è sicuramente quello relativo all’ abitabilità, previsto dall’articolo 24 del Testo Unico sull’Edilizia, in quanto il decreto salva casa ha inciso sui requisiti di altezza e superficie minima per l’ottenimento di tale status.

Tali modifiche hanno portato all’introduzione dei nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater all’articolo 24 del TUE, riguardante il certificato di agibilità degli edifici.

I nuovi requisiti per l’altezza e la metratura

La modifica relativa ai nuovi requisiti di altezza e superficie minima per abitazione ha modificato l’articolo 24 del TUE introducendo il comma 5-bis. In particolare, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, si concede la possibilità a un tecnico progettista abilitato di asseverare la conformità del progetto in due nuove ipotesi:

  • l’altezza minima è scesa ora a un minimo di 2,40 metri;
  • gli alloggio mono-stanza per una persona possono avere oggi una superficie (comprensiva dei servizi) inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati; mentre, per gli alloggi per due persone, è possibile arrivare fino al limite massimo di 28 metri quadrati.

È bene precisare che tali deroghe sono state concesse dal Consiglio Superiore della Sanità condizionandole, però, alla presenza di fattori prestazionali c.d. compensativi, tra cui:

  • il mantenimento di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre; in generale, un adeguato benessere microclimatico.

Il pre-requisito dell’adattabilità

È stato introdotto il comma 5-ter, che dispone che l’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa laddove venga soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989, e contemporaneamente è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  1. “i locali sono situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
  2. è contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari”.

Per completezza è opportuno evidenziare che, grazia alla “tolleranza del 2%”, è possibile un ulteriore riduzione di 40 centimetri nel caso dei monolocali e di 56 centimetri per i bilocali.

Va da sé che, in assenza di queste condizioni (cioè quelle definite dal comma 5-ter relative all’adattabilità), l’altezza minima resta a 2,70 metri e le superfici minime, per una e due persone, restano ferme rispettivamente a 28 e 38 metri quadrati.

I limiti da rispettare

A chiusura delle novità introdotte, è opportuno segnalare che il decreto salva casa, con l’introduzione del comma 5-quater, mantiene ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.

Sulla scorta della relazione tecnica presentata alla Camera si evidenziano le principali fattispecie di deroga attualmente vigenti, quelle per: 

  • i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli; 
  • i comuni montani sopra i 1000 metri; 
  • i beni sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio; 
  • gli appartamenti ubicati in territori che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o architettonico.