La cessione di fabbricato è obbligatoria per cessioni non registrate o con cittadini extra UE. Ecco cosa sapere.
La cessione di fabbricato è un obbligo normativo che spesso genera dubbi tra i proprietari di immobili. Questa comunicazione, prevista dalla legge per garantire la sicurezza pubblica, richiede di notificare all’autorità di Pubblica Sicurezza la cessione temporanea o definitiva di un immobile a terzi.
Ecco come funziona, a cosa serve e quando è obbligatoria.
Cos’è la comunicazione di cessione di fabbricato
La comunicazione di cessione di fabbricato è stata introdotta nel 1978 attraverso il D.L. 59/1978, poi convertito in Legge 191/1978, come misura antiterrorismo per monitorare le cessioni di immobili.
In origine, la norma prevedeva l’obbligo di comunicare alla questura entro 48 ore i dati del cessionario per tutte le cessioni superiori a un mese, indipendentemente dalla motivazione. Con il tempo, la normativa è stata modificata per snellire le procedure.
L’intervento più significativo è arrivato nel 2012, con il D.L. 79/2012, che ha eliminato l’obbligo di comunicazione per le cessioni con contratti registrati presso l’Agenzia delle Entrate. In questi casi, è infatti l’Agenzia stessa a inoltrare i dati al Ministero dell’Interno.
Quando è obbligatoria la comunicazione
La comunicazione è obbligatoria nei seguenti casi:
- Contratti non registrati: se la cessione avviene tramite contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione, il proprietario deve comunicarla all’autorità entro 48 ore.
- Cittadini extracomunitari: l’obbligo permane anche quando il cessionario è un cittadino extra UE, come previsto dal T.U. 286/1998. In tal caso, il cedente deve sempre informare l’autorità di Pubblica Sicurezza.
Per le cessioni registrate all’Agenzia delle Entrate (locazioni, comodati d’uso, compravendite), la comunicazione di cessione non è più necessaria, poiché è l’ente fiscale a trasmettere le informazioni rilevanti.
Come si fa la comunicazione
La comunicazione può essere effettuata con pochi passaggi:
- modulo di comunicazione: può essere reperito presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o scaricato dal sito web ufficiale del comune di residenza;
- dati richiesti: compilare il modulo con le informazioni del cedente e del cessionario, indicando l’ubicazione dell’immobile;
- documenti allegati: aggiungere copia dei documenti d’identità di entrambe le parti e, se il cessionario è extracomunitario, una copia del permesso di soggiorno;
- presentazione: la comunicazione va presentata di persona presso gli uffici della Questura o inviata per via telematica tramite PEC.
Sanzioni per mancata comunicazione
La mancata comunicazione di cessione di fabbricato può comportare sanzioni amministrative che vanno da 103 a 1.549 euro. Nei casi più gravi, come la reiterazione dell’inadempimento o la cessione a persone prive di permesso di soggiorno regolare, possono essere previste conseguenze penali.
Differenze con le strutture ricettive
È importante non confondere l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato con quello previsto per le strutture ricettive.
Alberghi, affittacamere e case vacanza devono inviare una comunicazione tramite il portale AlloggiatiWeb della Polizia di Stato, entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite.
Conservazione della documentazione
Sebbene non sia necessario effettuare ulteriori comunicazioni alla fine della cessione, è consigliabile conservare tutta la documentazione (contratto, copia della comunicazione e ricevuta di presentazione) per eventuali controlli futuri.