Quando si parla di conto corrente condominiale, quali sono le regole che disciplinano l’accesso dei condomini? A occuparsi di recente della questione è stata la decisione n. 74/2024 del Collegio di Palermo dell’Arbitro bancario finanziario, la quale ha sottolineato che, se l’amministratore nega l’accesso alla documentazione, è possibile rivolgersi direttamente alla banca.
Nello specifico, secondo quanto evidenziato con la decisione n. 74/2024, la richiesta di copia della documentazione periodica relativa al conto corrente del condominio trova un espresso riferimento nell’articolo 1129 c.c., comma 7, secondo cui “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
Il Collegio di Palermo dell’Arbitro bancario finanziario ha sottolineato come, in plurimi precedenti, “i Collegi Abf, sulla base del combinato disposto dell’articolo 1129, comma 7, c.c., e dell’articolo 119, comma 4, Tub, abbiano ritenuto che il diritto del singolo condomino a ottenere copia della documentazione bancaria relativa al conto corrente condominiale sia esercitabile non solo per il tramite dell’amministratore, ma anche mediante richiesta diretta nei confronti dell’intermediario bancario, purché vi sia stata una preventiva richiesta di accesso rivolta all’amministratore rimasta priva di esito”.
Alla luce di ciò, costatando che nel caso specifico è stata richiesta della documentazione riguardante il periodo in cui il ricorrente era condomino, quindi prima di cedere l’immobile, nel caso in cui l’amministratore si rifiuti di fornire la documentazione in questione, “l’onere di preventiva richiesta all’amministratore non può mai determinare una preclusione del diritto del singolo condomino di agire per ottenerla direttamente dall’intermediario quando l’amministratore non vi abbia provveduto”.
In conclusione, accogliendo il ricorso, il Collegio di Palermo dell’Arbitro bancario finanziario, richiamando la decisione del Collegio di Napoli n.87/23 e tenuto conto che l’articolo 1129 c.c. legittima il condomino a presentare e chiedere copia della documentazione bancaria del condominio, ha sottolineato che “la relativa istanza deve ritenersi sottoposta alla disciplina dall’articolo 119 Tub: norma che consente di ottenere la documentazione bancaria pregressa anche dopo la perdita della qualità di cliente. Pertanto, anche al condomino, sebbene lo stesso non sia direttamente parte contraente della banca, deve essere riconosciuto il diritto ad avere dall’intermediario la documentazione relativa al tempo in cui lo stesso era parte del condominio titolare del rapporto”.